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CHI RISPONDE DEI DANNI CAUSATI DAL CANE AFFIDATO A TERZI?

2026-10-05 18:14

Beatrice Grilli

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CHI RISPONDE DEI DANNI CAUSATI DAL CANE AFFIDATO A TERZI?

Affidare il proprio cane a un’altra persona non basta, di per sé, a liberare il proprietario dalla responsabilità per i danni causati dall’animale.

Affidare il proprio cane a un’altra persona è sufficiente per liberarsi dalla responsabilità per i danni che l’animale dovesse provocare?

La risposta, secondo la Corte di Cassazione, è negativa.

Con l’ordinanza n. 28839 del 31 ottobre 2025, la Terza Sezione civile della Cassazione torna infatti sulla responsabilità per danno cagionato da animali prevista dall’art. 2052 c.c. e individua una distinzione tanto semplice quanto rilevante nella pratica: custodire un animale non significa necessariamente “servirsene”.

La domanda decisiva diventa allora un’altra: nell’interesse di chi veniva utilizzato l’animale al momento del fatto?

Il caso deciso dalla Cassazione: il cane affidato al dipendente 

Il caso di specie trae origine dall’aggressione di un cane ai danni di un gregge, a seguito della quale alcune pecore erano morte. I giudici di merito avevano individuato nel cane del convenuto l'autore dell’aggressione e avevano conseguentemente affermato la responsabilità del proprietario.

Quest’ultimo aveva però opposto una circostanza particolare: il cane era affidato a un proprio dipendente, custode della proprietà nella quale l’animale si trovava. Era il dipendente a occuparsene materialmente e a provvedere alle sue necessità, anche durante i prolungati periodi di assenza del proprietario.

Di conseguenza, sul presupposto che il concreto potere di governo sull’animale fosse esercitato dal dipendente, il proprietario sosteneva che la responsabilità per i danni cagionati dal cane dovesse essere imputata a quest’ultimo.

Ma è proprio su questo passaggio che interviene la Cassazione.

Custodire il cane non significa necessariamente “servirsene”

L’art. 2052 c.c. individua come responsabile del danno cagionato dall’animale il proprietario oppure chi se ne serve per il tempo in cui lo ha in uso, sia che l’animale si trovi sotto la sua custodia, sia che sia smarrito o fuggito, salvo il caso fortuito.

La formulazione della norma è significativa. Il legislatore non individua infatti il responsabile semplicemente in colui che esercita la custodia materiale dell’animale. Accanto al proprietario viene considerato chi dell’animale “si serve”. Ed è proprio il significato di questa espressione a rappresentare il cuore della decisione.

Secondo la Cassazione, ciò che assume rilievo ai fini della responsabilità è l’utilizzazione dell’animale per il soddisfacimento di un interesse proprio. Un interesse che non deve necessariamente avere natura economica: può trattarsi, ad esempio, di un'utilità funzionale o anche personale.

Ne deriva una conseguenza importante: avere materialmente un animale con sé non equivale automaticamente a utilizzarlo ai sensi dell’art. 2052 c.c.

Custodire non significa utilizzare.

Si pensi proprio al caso esaminato dalla Corte nel quale il dipendente nutriva il cane, lo sorvegliava e provvedeva alle sue esigenze. Sotto il profilo materiale, dunque, era certamente coinvolto nella gestione dell’animale.

Ma per la Cassazione questo non basta. Quelle attività venivano infatti svolte nell’interesse del proprietario; il dipendente non utilizzava il cane per soddisfare una propria finalità autonoma.

È qui che si colloca la distinzione centrale della pronuncia: una cosa è avere la disponibilità materiale dell’animale, diverso è servirsene nel proprio interesse.

Il proprietario, del resto, può continuare a utilizzare l’animale anche indirettamente, affidandone ad altri la gestione materiale. La sua assenza fisica non interrompe necessariamente il rapporto funzionale con l’animale.

Nel caso esaminato, quindi, il fatto che il cane fosse accudito dal dipendente non era sufficiente a trasferire su quest’ultimo la responsabilità prevista dall’art. 2052 c.c.

Dal dog sitter all'amico: cosa accade quando il cane è affidato a terzi?

E se il cane viene affidato a un amico, a un dog sitter o a un familiare?

È proprio qui che il principio affermato dalla Cassazione mostra le sue ricadute più interessanti, in quanto l’affidamento temporaneo dell’animale non determina, di per sé, un automatico trasferimento della responsabilità. Occorrerà verificare, caso per caso, quale rapporto si sia concretamente instaurato.

Chi porta a passeggio il cane per fare un favore al proprietario, chi lo accudisce durante la sua assenza o chi viene incaricato semplicemente di nutrirlo non diventa necessariamente, per questo solo fatto, il soggetto che “si serve” dell’animale ai sensi dell’art. 2052 c.c.

Diversa potrebbe essere la situazione qualora il terzo utilizzi effettivamente l’animale per una propria finalità autonoma. In quel caso, infatti, non vi sarebbe più soltanto una custodia nell’interesse altrui, ma potrebbe configurarsi quella utilizzazione che la norma pone accanto alla proprietà quale criterio di imputazione della responsabilità.

Il discrimine, dunque, non è tanto chi tiene il guinzaglio, quanto per quale interesse l’animale viene utilizzato.

Il custode, allora, non risponde mai?

Tale conclusione sarebbe eccessiva, poiché affermare che la semplice custodia materiale non determina automaticamente la responsabilità oggettiva prevista dall’art. 2052 c.c. non significa rendere il custode immune dalle conseguenze della propria condotta.

Rimane infatti distinto il piano della responsabilità generale prevista dall’art. 2043 c.c., poiché se il soggetto al quale l’animale è stato affidato tiene una condotta dolosa o colposa causalmente collegata al danno, potrà essere chiamato a risponderne secondo le regole ordinarie della responsabilità aquiliana.

Si vengono così a delineare due diversi piani di responsabilità: da un lato quella ex art. 2052 c.c., collegata alla proprietà o all'utilizzazione dell'animale per un interesse proprio; dall'altro quella ex art. 2043 c.c., fondata invece sulla condotta colposa o dolosa del terzo.

La portata pratica dell’ordinanza n. 28839/2025 può allora essere sintetizzata attraverso un cambio di prospettiva. Di fronte a un danno provocato da un animale, chiedersi semplicemente “chi lo aveva in custodia?” può condurre fuori strada.

Occorrerà piuttosto domandarsi: “Chi utilizzava l’animale per soddisfare un proprio interesse?”

La distinzione è particolarmente importante nelle situazioni in cui proprietà, gestione materiale e utilizzazione dell’animale non coincidono: animali affidati a dipendenti, familiari, amici o altri soggetti che se ne occupano temporaneamente.

La Cassazione traccia così un confine netto tra custodia e utilizzazione: la prima descrive una situazione materiale; la seconda individua l'interesse che giustifica l'imputazione della responsabilità.

Ed è proprio quest’ultimo, non la semplice disponibilità materiale dell’animale, a diventare il criterio decisivo.